Titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi

I titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi sono emessi dal Gestore del mercato elettrico a favore dei soggetti (distributori, società da essi controllate e di società operanti nel settore dei servizi energetici) che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati. L'emissione dei titoli viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità che certifica i risparmi conseguiti. l'Autorità infatti verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa.      

La compravendita di questi titoli avverrà tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico e regolato da disposizioni stabilite dal Gestore stesso d'intesa con l'Autorità.

La possibilità di scambiare titoli di efficienza energetica consente ai distributori, che incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia attraverso la realizzazione diretta di progetti, di acquistare titoli di efficienza energetica da quei soggetti che invece presentano costi marginali di risparmio energetico relativamente inferiori e che pertanto hanno convenienza a vendere i propri titoli sul mercato. Il meccanismo garantisce che il costo complessivo di raggiungimento degli obiettivi fissati risulti più contenuto rispetto ad uno scenario alternativo in cui ciascuno dei distributori fosse obbligato a soddisfare gli obblighi di risparmio energetico sviluppando in proprio progetti per l'uso razionale dell'energia.

I costi sostenuti dai distributori per adempiere agli obblighi di risparmio energetico potranno essere coperti attraverso risorse di varia natura: quote di partecipazione dei clienti partecipanti, finanziamenti statali, regionali, locali, comunitari, ricavi dalla vendita dei titoli di efficienza energetica. Una parte dei costi sostenuti troverà copertura attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale in base criteri che vengono stabiliti dall'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

Il mancato rispetto degli obblighi sarà sanzionato dall'Autorità, che ha il compito di verificare il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico controllando che ogni distributore detenga un numero di titoli di efficienza energetica equivalente a quello previsto dai decreti.

 

Efficienza Energetica e Certificati Bianchi

I decreti 20 luglio 2004, e le successive integrazioni avvenute del 2011 a d opera della AEEG, emanati dal Ministro per le attività produttive hanno riformato profondamente la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali, introducendo il sistema innovativo dei Certificati Bianchi.

La riduzione dei consumi complessivi nazionali di energia concorrerà al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra in relazione agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto e porterà i seguenti benefici:

la riduzione della bolletta energetica e il miglioramento del servizio;

  • la riduzione della dipendenza energetica dall'estero e maggiore sicurezza di approvvigionamento;
  • la riduzione dell'inquinamento derivante dalle attività di produzione e di consumo di energia,
  • un maggior controllo dei picchi di domanda elettrica e possibilità quindi di ridurre il rischio di blackout;
  • l'aumento dell'offerta di prodotti e servizi energetici orientati all'efficienza negli usi dell'energia.

Lo strumento operativo che consente di tradurre gli interventi di risparmio (posti in atto da soggetti singoli o società ES.CO.) in benefici economici è il cosiddetto Certificato Bianco, ovvero un titolo di efficienza energetica emesso dal GME a favore dei soggetti che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati.

L'emissione dei titoli viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'AEEG, che certifica i risparmi conseguiti. L'Autorità infatti verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa.

La compravendita di questi titoli avverrà tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico.

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